Inps: indennità lavoratori per emergenza Covid-19, sospensione versamenti contributi previdenziali

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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi. A tale indennità possono accedere:

✓  i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

✓  i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria. A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

✓ Artigiani;
✓ Commercianti;
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • o non siano titolari di pensione. Indennità lavoratori dello spettacolo.

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse. In particolare, sempre dall’Inps informano che per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio. È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni. Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

Inps: Sospensione degli adempienti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – pagamento delle quote a carico

Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato Dicastero ha ponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020. In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta,  ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pagamento delle pensioni all’estero

A causa della pandemia da Covid – 19, l’Inps comunica anche, con messaggio n. 1249 del 19/3/2020, di aver concordato con CITYBANK di sospendere le attività connesse all’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita riferito agli anni 2019-2020. Quanto sopra al fine di salvaguardare la salute dei pensionati e di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di verifica. Fermo restando che qualunque decisione potrà essere rivista alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica internazionale in atto, la seconda fase del processo di verifica avrà inizio con l’invio delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita ai pensionati nel corso del mese di agosto 2020; tali attestazioni dovranno pervenire a Citibank entro il mese di dicembre 2020. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il termine sopraindicato, il pagamento della rata di gennaio 2021, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.
In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro la seconda metà del mese di gennaio 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di febbraio 2021.

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